Legionellosi e responsabilità giuridiche nella gestione degli impianti idrici

La gestione del rischio Legionella rientra oggi a pieno titolo tra gli obblighi di prevenzione gravanti sui soggetti che amministrano o gestiscono impianti idrici.
La prevedibilità del rischio, unita alla consolidata letteratura scientifica, rende la mancata valutazione difficilmente giustificabile sotto il profilo giuridico.

Il quadro normativo di riferimento è definito dalla Direttiva (UE) 2020/2184, recepita con il D.Lgs. 18/2023, che introduce l’obbligo di un approccio basato sulla valutazione e gestione del rischio lungo l’intera filiera dell’acqua destinata al consumo umano.
Il D.Lgs. 102/2025 rafforza ulteriormente questo impianto, chiarendo che anche i sistemi di distribuzione interni agli edifici rientrano nell’ambito di applicazione della normativa.

Nel contesto condominiale, l’amministratore è responsabile delle parti comuni dell’impianto idrico, incluse la produzione e la distribuzione dell’acqua calda sanitaria.
La giurisprudenza e le linee guida tecniche convergono nel ritenere che la mancata predisposizione di una valutazione del rischio Legionella costituisca un’omissione rilevante.
Il Documento di Valutazione del Rischio Legionella assume quindi un ruolo centrale, non solo come strumento tecnico, ma come elemento di prova dell’adozione di misure preventive adeguate.

Per i gestori di strutture turistico-ricettive il livello di responsabilità è ulteriormente elevato.
Tali strutture sono classificate come ambienti a rischio aumentato a causa della complessità impiantistica, della presenza di accumuli e della variabilità di utilizzo.
In questi casi, la mancata adozione di un sistema strutturato di prevenzione può comportare responsabilità civili per il risarcimento del danno, responsabilità penali in presenza di lesioni colpose e sanzioni amministrative per violazione degli obblighi normativi.

L’attività ispettiva delle autorità sanitarie si concentra in modo particolare sulla documentazione disponibile. DVRL, piani di monitoraggio, registri di manutenzione, analisi microbiologiche e procedure di intervento rappresentano elementi fondamentali per dimostrare la diligenza del gestore.
L’assenza di tali strumenti espone a conseguenze rilevanti, indipendentemente dalla presenza di un evento conclamato.

In questo quadro, DVRL e PSA costituiscono strumenti essenziali di tutela tecnica e giuridica.
Non eliminano il rischio biologico in senso assoluto, ma dimostrano l’adozione di un sistema di gestione conforme allo stato dell’arte normativo e tecnico, riducendo in modo significativo l’esposizione a responsabilità e sanzioni.

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